Rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile
INTERPELLO AI SENSI DELL’ARTICOLO 9 DEL D.LGS. N. 124/2004
Le attività in cantiere spesso coinvolgono anche imprese non edili, per le quali si pone il dubbio sugli obblighi da assolvere per potere operare senza problemi, come ad esempio la presentazione del DURC o l’iscrizione alle Casse Edili.
A chiarire il perimetro normativo e operativo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello del 17 ottobre 2025 n.4, facendo appunto specifico riferimento all’obbligo di richiesta del DURC di congruità e all’iscrizione alle Casse Edili/Edilcasse da parte di imprese che non applicano il CCNL Edilizia, ma che realizzano opere o lavorazioni riconducibili all’edilizia nell’ambito di un appalto.
In particolare, la Federazione istante chiede se l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all’edilizia. In proposito, l’istante chiede se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico.
Il Ministero, richiamando anche precedenti interpelli e la giurisprudenza della Cassazione, ha precisato che:
– l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile sussiste solo per le imprese che operano prevalentemente nel settore edile e applicano il relativo contratto collettivo;
– viceversa, la verifica della congruità della manodopera è un obbligo funzionale al rilascio del DURC, e si applica anche alle imprese non edili, ma solo in relazione alle opere edili da esse effettivamente eseguite in cantiere.
In sostanza, la funzione di verifica della congruità è autonoma rispetto all’iscrizione alla Cassa Edile: riguarda l’intervento e non la natura dell’impresa. Ne deriva che:
– le imprese edili devono iscriversi alla Cassa Edile/Edilcassa e richiedere il DURC di congruità per tutte le opere realizzate nel cantiere;
– le imprese non edili (metalmeccaniche, impiantistiche, ecc.): devono richiedere il DURC di congruità solo per le lavorazioni edili svolte in cantiere, ma non sono tenute all’iscrizione alla Cassa Edile.
Le Casse Edili, pertanto, sono tenute a rilasciare il DURC di congruità anche alle imprese non iscritte, senza poter subordinare il rilascio a un obbligo di iscrizione, fermo restando il diritto di richiedere un corrispettivo per il servizio.
